Studio Commercialista Gastaldello

 

Circolare n. 008-2012 del 24 ottobre 2012

 

SETTORE AGRO – ALIMENTARE : CONTRATTI SCRITTI E PAGAMENTI CERTI

Con riferimento al decreto liberalizzazioni, dal 24 ottobre 2012 scatta l’obbligo di pagare le fatture entro 30 giorni dalla data della fattura o della consegna dei prodotti deperibili ed entro 60 per tutte le altre derrate agro-alimentari.

I CONTRATTI: i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti. In caso di mancata emissione del contratto o nullità per mancanza di un dato essenziale, la sanzione è da 516 euro a 20.000 euro, applicata ad entrambe le parti inadempienti, ovvero sia la venditrice che all'acquirente.

FORMA DEI CONTRATTI: Per le vendite istantanee o la tentata vendita, le vendite contro emissione contestuale di fattura e pagamento: i documenti emessi devono riportare la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27”.

Per le vendite semplificate con “fattura parlante”, le vendite con fatturazione immediata che accompagna la merce (in alternativa alla fattura può essere emesso il ddt): i documenti emessi devono riportare la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27”.

È comunque obbligatoria la forma scritta in qualsiasi forma, che manifesta la volontà delle parti di costituire il rapporto commerciale. Può essere anche un corrispondenza via fax o posta elettronica certificata (PEC) ove le parti sottoscrivono accordi prima dell'inizio delle consegne.

I PAGAMENTI DELLE FATTURE: per i contratti sopra illustrati, il pagamento deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di 30 giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Due sono le conseguenze del mancato rispetto dei tempi di pagamento:

gli interessi sui ritardi;

le eventuali sanzioni.

Per quanto riguarda il primo punto, l'articolo 62 prevede il pagamento degli interessi che decorrono “automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del termine. Il saggio degli interessi è maggiorato di due ulteriori punti percentuali ed è inderogabile”. Di conseguenza, il fornitore di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui l'agricoltore, ha il diritto agli interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Il diritto non significa il dovere di applicarli.

Per quanto riguarda il secondo punto, l'articolo 62 prevede che “il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi”. In altre parole, anche se il creditore non esercita il suo diritto al pagamento nei tempi previsti o il suo diritto agli interessi di mora, il debitore rischia la sanzione dell'Autorità pubblica.

La vigilanza e le sanzioni sono affidate dall'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato), che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.

QUALI SONO I PRODOTTI: per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

La presente potrebbe subire delle variazioni nel caso in cui intervengano provvedimenti dell’ultima ora.

 

Dott. Giulio Gastaldello