Studio Commercialista Gastaldello
Circolare n. 008-2012 del 24 ottobre 2012
SETTORE AGRO – ALIMENTARE : CONTRATTI
SCRITTI E PAGAMENTI CERTI
Con riferimento al decreto liberalizzazioni, dal 24 ottobre 2012 scatta
l’obbligo di pagare le fatture entro 30 giorni dalla data
della fattura o della consegna dei prodotti deperibili ed entro 60 per tutte le
altre derrate agro-alimentari.
I CONTRATTI: i contratti che hanno ad
oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di
quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di
nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere
informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca
corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti. In caso
di mancata emissione del contratto o nullità per mancanza di un dato
essenziale, la sanzione è da 516 euro a 20.000 euro, applicata ad entrambe le
parti inadempienti, ovvero sia la venditrice che all'acquirente.
FORMA DEI CONTRATTI: Per
le vendite istantanee o la tentata vendita, le vendite contro emissione
contestuale di fattura e pagamento: i documenti emessi devono riportare la
dicitura “Assolve gli
obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n1, convertito con
modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27”.
Per le vendite semplificate con “fattura parlante”, le vendite con
fatturazione immediata che accompagna la merce (in alternativa alla fattura può
essere emesso il ddt): i documenti emessi devono
riportare la dicitura “Assolve
gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n. 1, convertito
con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27”.
È comunque obbligatoria la forma scritta in qualsiasi forma, che
manifesta la volontà delle parti di costituire il rapporto commerciale. Può essere
anche un corrispondenza via fax o posta elettronica certificata (PEC) ove le
parti sottoscrivono accordi prima dell'inizio delle consegne.
I PAGAMENTI DELLE FATTURE: per i contratti
sopra illustrati, il pagamento deve essere effettuato per le merci deteriorabili
entro il termine legale di 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti
medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di 30 giorni per tutte le
altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di
ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Due
sono le conseguenze del mancato rispetto dei tempi di pagamento:
gli interessi sui ritardi;
le eventuali sanzioni.
Per quanto riguarda il primo punto, l'articolo 62 prevede il
pagamento degli interessi
che decorrono “automaticamente
dal giorno successivo alla data di scadenza del termine. Il saggio degli
interessi è maggiorato di due ulteriori punti percentuali ed è inderogabile”.
Di conseguenza, il fornitore di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui
l'agricoltore, ha il diritto agli interessi di mora in caso di ritardato
pagamento. Il diritto non significa il dovere di applicarli.
Per quanto riguarda il secondo punto, l'articolo 62 prevede che “il mancato rispetto, da parte del
debitore, dei termini di pagamento è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 500.000 euro. L'entità della sanzione viene
determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della
misura dei ritardi”. In altre parole, anche se il creditore non
esercita il suo diritto al pagamento nei tempi previsti o il suo diritto agli
interessi di mora, il debitore rischia la sanzione dell'Autorità pubblica.
La vigilanza e le sanzioni sono affidate dall'AGCM (Autorità
Garante per la Concorrenza e il Mercato), che può avvalersi del supporto
operativo della Guardia di Finanza.
QUALI SONO I PRODOTTI: per «prodotti alimentari
deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti
categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una
data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta
giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante
aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non
sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un
periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche
fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW
superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
La presente potrebbe subire delle variazioni nel caso in cui
intervengano provvedimenti dell’ultima ora.
Dott. Giulio Gastaldello